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Autoconsumo e comunità energetica: definizioni e prospettive in vista del super ecobonus

A partire dal decreto legge 162/19 (art.42 bis) è possibile per i clienti finali, consumatori di energia elettrica, associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l’energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno e condividerla.

L’energia elettrica “condivisa”, stabilita come pari al minimo della differenza, su base oraria, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l’energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione, beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE, ovvero dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. che è una SpA interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Due sono le possibilità che si configurano in tal senso:

  • il gruppo di autoconsumo;
  • la comunità energetica.

Un gruppo di autoconsumatori rappresenta un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale. L’impianto di produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo sia in grado di accogliere le istanze energetiche dell’autoconsumatore .

A livello condominiale ciò determina un grosso vantaggio in quanto un unico sistema fotovoltaico (pannelli, inverter, eventuali sistemi di regolazione /carica e accumulatori) può servire diverse unità con un grande abbattimento dei costi di installazione, gestione e manutenzione, consentendo di rientrare rapidamente dell’investimento. Il super ecobonus, in tal senso risulta un’opportunità che permette l’installazione di tali sistemi (opera trainata) praticamente senza esborso.

Una comunità di energia rinnovabile è invece un soggetto giuridico che:

  • si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo e controllato dai membri che ne fanno parte;
  • i membri costituenti possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale;
  • il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri (non deve avere come obiettivo primario il lucro).