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Spese per manutenzione ed energia dell’ascensore a carico solo di chi ne fa uso

Prendiamo in considerazione il condomino che abita al piano terra o piano rialzato e che non abbia né soffitta ad uso privato né box/posto auto interrato, in tal caso è pacifico che non potrà usufruire dell’ascensore per accedere al suo appartamento e usufruire delle pertinenze private.

A meno di diverse disposizioni del regolamento condominiale contrattuale, il condomino che non usi l’impianto ascensore non debba partecipare alle spese manutentive e di conservazione dell’impianto di ascensore da lui non utilizzato, a norma dell’articolo 1124 del Codice civile – sostanzialmente confermato dalla Legge 220/2012 – per il quale, le scale e gli ascensori sono mantenuti e ricostruiti dai proprietari dei diversi piani “a cui servono”.
In materia si registrano però anche opinioni discordanti secondo cui anche i condomini non utenti – in quanto comproprietari dell’impianto in base agli atti notarili e al regolamento di condominio – sono tenuti a partecipare alle spese di ricostruzione dell’impianto di ascensore, ove sia dimostrato che l’ascensore serva per accedere alle parti comuni di cui tutti i condomini hanno diritto di usare.

Rimarranno comunque a suo carico le spese straordinarie come gli adeguamenti normativi e sostituzione non ordinaria di parti meccaniche e/o elettriche (funi, quadri di comando, etc.)

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