Molti comuni hanno deliberato attribuendo ai condòmini l’onere di curare la manutenzione del tratto di marciapiede antistante lo stabile, liberandosi così dalle spese di gestione dei marciapiedi e dalla responsabilità in caso di incidenti dovuti alla mancata o parziale manutenzione.
Il marciapiedi antistante al condominio, a differenza dei cortili e degli spazi interni, è suolo pubblico e quindi come tale la sua gestione è totalmente a carico della pubblica amministrazione. Il Decreto legislativo 285/92 (Codice della Strada) definisce chiaramente il concetto di strada pubblica e include i marciapiedi nel demanio. Infatti l’articolo 3, numero 33, specifica che si intende per marciapiede «parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni». Ed è quindi illegittimo che una semplice ordinanza comunale deroghi ad un decreto legislativo.