Nulla osta statico per modificare la planimetria dell’appartamento

E’ importante capire il confine tra diritto di proprietà e l’interesse comune. La legge (articolo 1122 del Codice civile) impedisce al singolo condomino di eseguire nel suo appartamento opere che possano ledere il diritto di pari godimento del bene comune, la sua stabilità e quindi la sua sicurezza. Motivo per cui occorre sempre informare l’amministratore prima di dar luogo a interventi in grado di determinare un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

L’abbattimento di pareti interene della propria unità immobiliare (anche non portanti) richiede una adeguata analisi statica dell’edificio.

Un’alterazione della cosa comune risulta poi nella modifica della copertura, ad esempio per creare una terrazza ad uso esclusivo.

L’amministratore, che dovrebbe essere informato di eventuali lavori all’interno delle unità, deve poi sottoporre alla valutazione dell’assemblea la documentazione acquisita, qualora ritenga, che le nuove opere possano creare pregiudizio (magari mutandone anche la destinazione) alle parti comuni dell’edificio.

Nel caso i lavori in programma incidano negativamente e sostanzialmente sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i singoli condòmini possono, in prima istanza, diffidare l’esecutore e chiedere la convocazione dell’assemblea per inibire a quest’ultimo di procedere o per indurlo a modificare il progetto d’intervento.

Gli eventuali danneggiati sono legittimati a richiedere, in via autonoma, il risarcimento dei danni subiti, compresi quelli dovuti a immissioni di rumore o che, in genere, comportino una limitazione al pacifico uso del loro bene.

L’assemblea, invece, assume le delibere del caso con la maggioranza qualificata prevista dall’articolo 1136, comma 2, del Codice civile: ovvero maggioranza del valore e degli intervenuti.

A prescindere dall’assemblea, spetta però all’amministratore (articolo 1130, n. 4 del Codice )l’iniziativa per fare cessare l’abuso del bene comune.

La relativa azione dev’essere proposta davanti al giudice di pace del luogo in cui si trova il complesso condominiale, in quanto competente a decidere per le vertenze relative alla misura e all’uso dei beni e dei servizi comuni (articolo 7, n. 2, del Codice di procedura civile). Con la successiva sentenza, il giudice può quindi ordinare al condomino chiamato in giudizio di cessare l’abuso e risarcire eventualmente il danno causato.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *