Perché venga in essere il supercondominio è sufficiente anche un solo bene o servizio in comune, così come sancito dalla Cassazione, con la sentenza n. 2279/2019. Per bene o servizio comune si intende a titolo esemplificativo e non limitativo: un cortile, un’autorimessa o un generatore di calore. Nella suddetta sentenza si faceva presente, infatti, che la sussistenza di servizi o beni comuni a più condomìnii autonomi dà luogo ad un supercondominio, il quale risulta distinto ed autonomo rispetto ai singoli condomini che lo compongono e che si forma “ipso iure et facto” ove il titolo non disponga differentemente. Risulta quindi necessaria, in forma separata, la gestione e amministrazione delle parti comuni tra i diversi condòmini, in quanto il supercondominio integra un condominio distinto da parte di un Amministratore nominato da una assemblea ad hoc alla quale hanno titolo per partecipare, tutti i proprietari delle unità presenti nel complesso.
Competenze in via giudiziaria
La competenza degli amministratori di ciascun condominio di compiere gli atti indicati dagli articoli 1130 e 1131 del Codice civile (ruolo e compiti dell’Amministratore) si manifesterebbe nella facoltà di agire o resistere in giudizio soltanto con riferimento ai beni comuni all’edificio amministrato e non per quelli facenti parte al supercondominio, che deve invece essere gestito in modo indipendente, la sentenza recita infatti: «Qualora non sia stato nominato l’amministratore del supercondominio, la rappresentanza processuale passiva compete, in via alternativa, ad un curatore speciale nominato a norma dell’art. 65 disp. att. c.c. o al titolare di un mandato ad hoc conferito dai comproprietari. In mancanza occorre convenire in giudizio tutti i titolari delle porzioni esclusive ubicate nei singoli edifici».