Bonus 110%: facciamo chiarezza

Il decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 detto “decreto rilancio” risulta un’ importante misura che il governo ha attuato per il sostegno dell’ economia a seguito delle recenti emergenze connesse all’epidemia da COVID-19 ed in questa sede illustreremo brevemente i contenuti delle misure fiscali che riguardano nello specifico il condominio, soprattutto in vista delle modifiche sopravvenute in sede attuativa.

L’art. 119 del suddetto DL, il cui titolo è piuttosto eloquente, contiene già dei confini definiti all’interno dei quali ci si può muovere con sicurezza.

Il primo confine è di natura operativa. Partendo dal DL n.63 del 4 giugno 2013 , che fa riferimento alle disposizioni di cui all’art.48 della legge 220 del 13 dicembre 2010, giungiamo alle disposizioni di cui all’art.1 (commi dal 344 al 347) della legge 296 del 27 dicembre 2006, che nello specifico includono sine ullo dubio le spese documentate per:

  • interventi di efficientamento energetico con conseguimento di un fabbisogno predeterminato per la climatizzazione invernale (il DL n.34 19/5/20 specificava un avanzamento di almeno due classi energetiche con un tetto di spesa massimo stabilito poi attuativamente in 30.000 euro per unità per le spese su involucro e 15.000 euro per unità sugli impianti di generazione);
  • interventi su strutture opache orizzontali e verticali (comprensive di infissi) che rientrino nei limiti di trasmittanza predeterminati (il DL n.34 19/5/20 specifica che gli interventi devono interessare almeno il 25% della superficie disperdente) ;
  • installazione di sistemi solari per produzione di acqua calda sanitaria;
  • sostituzione generatore di calore con sistema a condensazione (il DL n.34 19/5/20 specifica che il generatore deve essere almeno di classe A).

Nel DL n34 19/5/20 si aggiungono inoltre i sistemi fotovoltaici (tetto di spesa complessivo di 48.000 euro e massimo 2.400 euro per kW nominale di produzione) e di accumulo (limite di spesa complessivo 1.000 euro/kWh), ma la detrazione è subordinata alla cessione della quota di energia non-autoconsumata (quindi non sono inclusi i sistemi off-grid).

Il secondo è il confine numerico, difatti la detrazione si applica nella misura del 110 % ripartite in cinque quote annuali di pari importo. “Ma perchè potrei detrarre più di quanto spendo? ” questa è la domanda che molti si pongono, in realtà la ratio di tale decisione sta nel fatto che alcune spese facenti parte dell’intero ammontare sono detraibili in misura minore (intermediari, spese per eventuali prestiti, etc. ) e il 10% andrebbe a compensare tali spese per rendere l’operazione quasi a costo zero.

Il terzo confine è quello temporale, al momento le spese detraibili sono quelle che verranno sostenute dal contribuente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Un punto fondamentale risulta la possibilità di cedibilità della detrazione, difatti la stessa può essere trasferita a terzi (banche, finanziarie, ESCO), con il vantaggio di non dover avere liquidità disponibile (si parla in media di circa 20.000 euro ad unità immobiliare per un intervento sull’ involucro).

Rimane un nodo cruciale da sciogliere per permettere effettivamente al condominio di usufruire di tali misure: l’usufruibilità per gli immobili non adibiti ad abitazione principale. Il comma 10 infatti escluderebbe di fatto dagli incentivi tutti gli immobili di proprietà di coloro che non abitano in condominio, ovvero le abitazioni in affitto. Risulta un nodo cruciale perchè in caso di approvazione dei lavori, gli importi da sborsare in carico risultano come già detto elevati (pochi dispongono di liquidità consistenti), ma soprattutto la quota di detraibilità dovrà essere uguale o inferiore alla capienza di detraibilità del contribuente, in caso contrario la differenza andrebbe persa: in sostanza se si pagano poche tasse l’operazione sarebbe insostenibile.

Auspichiamo che il legislatore prenda in considerazione al più presto questi aspetti non trascurabili, per permettere una piena fruibilità da parte del condominio degli incentivi, al fine di renderci in misura sempre minore dipendenti dalle fonti combustibili fossili.

Studio Cerello & Chesini © 2020

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