Non è sufficiente la presenza dell’avvocato per la mediazione, obbligatoria per il contenzioso a livello di condominio, devono infatti presenziare anche le parti personalmente, come stabilito dal Tribunale di Modena con ordinanza del 2 maggio 2016.
Qualora una delle parti (o entrambe) decidessero di non partecipare agli incontri, si darebbe luogo ad un altro iter per soluzione dei conflitti, che può sì, raggiungere il fine preposto, ma non certo può essere definito mediazione (Tribunale di Firenze, ord. del 19 marzo 2014).
L’istituto della mediazione ha in sostanza lo scopo di reinstaurare la comunicazione tra i litiganti e renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questo implica necessariamente una interazione mediata tra le parti.
Nell’ottica di garantire lo svolgimento della mediazione e stando a quanto indicato nell’art. 8, comma 1 d. lgs n. 28/2010 (modificato dall’art. 84 del d.l. n. 69 del 2013), sia al primo che agli incontri successivi, devono partecipare le parti personalmente assistite da un difensore, non essendo sufficiente che compaia unicamente quest’ultimo, nella veste di delegato della parte (Trib. Bologna 5 giugno 2014).
Laddove non tutte le parti si dovessero presentare, pena la pronuncia di improcedibilità della domanda non ritenendosi espletata la procedura compositiva e di conseguenza assolta la condizione di procedibilità, sarà onere del mediatore aggiornare l’incontro invitando le parti a comparire personalmente (questo principio è stato espresso dai Tribunali di Vasto il 9 marzo 2015 e di Pavia il 9 marzo 2015),
Determina poi, l’improcedibilità della domanda l’incontro meramente cartaceo, ovvero, quello ipotizzabile in presenza di missive, telegrammi o fax inviati dalle parti (renitenti alla comparizione personale) direttamente al mediatore o alla sede dell’organismo (Tribunale di Roma, 29 settembre 2014).
Non bisogna dimenticare, inoltre, che la mediazione obbligatoria è improcedibile anche se manca l’assistenza di un avvocato ( Tribunale di Torino, sentenza del 30 marzo 2016).
In particolare nell’ambito condominiale il condominio deve essere rappresentato dall’amministratore il quale dovrà convocare l’assemblea per ottenere la legittimazione a partecipare nonché per la nomina di un legale che rappresenti l’ente di gestione (articolo 71-quater delle disp. att. codice civile).
Nel caso in cui l’amministratore non dovesse informare il condominio dell’istanza di mediazione o non dovesse presenziare all’incontro e non dare attuazione al deliberato, può essere revocato giudizialmente in base all’articolo 1129, comma 12, n. 2 del Codice civile e tenuto al risarcimento del danno, eventualmente subito o che verrà subito, del condominio.