Il nuovo bonus facciate

Considerazioni preliminari

Il 30 dicembre 2019 nella Gazzetta Ufficiale  del è stata pubblicata la legge 160 del 27 dicembre 2019 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. Nel merito, il provvedimento introduce per il 2020 una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (“bonus facciate” – art 1, commi 219-224). Il bonus consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Gli interventi che godono del beneficio riguardano esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Definizione di facciata

La facciata di un edificio è intesa come, l’insieme delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali che lo caratterizzano. Sostanzialmente, è la superficie esterna verticale dello stabile che si affaccia sulla pubblica via e comprende elementi architettonici, come i cornicioni, le colonnine, i fregi e tutte quelle decorazioni che costituiscono ornamento all’edificio. La manutenzione della facciata del condominio è da considerarsi un intervento conservativo dello stabile (res condominiale), sia per ragioni di estetica che per il mantenimento in efficienza di quella parte dell’edificio che riguarda tutti i condòmini, compresi quelli dei piani interrati facenti parti dello stesso edificio.

Beneficiari del provvedimento

La detrazione sulle spese di ristrutturazione può essere beneficiata da tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che possiedono o detengono l’immobile. Oltre che dai proprietari, il Bonus può essere quindi richiesto da: nudi proprietari o titolari di un diritto reale di godimento (usufruttuari, locatari o comodatari).

Pagamento delle opere

 Il pagamento delle spese detraibili, pena l’inammissibiltà al beneficio, dovrà essere disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

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